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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Nel caso di acquisto della "prima casa" sono previste una serie di agevolazioni:
- l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta,
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa valgono anche per l'acquisto di
pertinenze e anche se effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola
pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- c/2, cantina o soffitta;
- c/6, garage o box auto;
- c/7, tettoia o posto auto.

Se il venditore dell'immobile è soggetto ad Iva
Chi compra dovrà pagare l'Iva con l'aliquota ridotta al 4% in luogo del 10%.
L'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare nella misura fissa pari a 129,11 euro ciascuna.

Se il venditore dell'immobile non è soggetto ad Iva
L'imposta di registro si dovrà pagare con l'aliquota del 3% in luogo del 7%.
Le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare ognuna in misura fissa di 129,11 euro.


I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa riguardano:

a. La natura dell'immobile acquistato
Le agevolazioni interessano solo i trasferimenti di case di abitazione "non di lusso".
Le abitazioni non di lusso sono quelle non aventi le caratteristiche indicate nel Decreto Ministeriale 2.8.69 (che considera abitazioni di lusso, ad esempio, quelle dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie, o di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.).

b. L'ubicazione dell'immobile acquistato
L'immobile deve essere ubicato:
- nel comune di residenza dell'acquirente
- nel comune in cui, entro 18 mesi (termine elevato da 12 a 18 mesi dall'1/1/2001) l'acquirente stabilirà la propria residenza - nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di Residenza
- nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro da cui dipende l'acquirente che si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro
- nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE) l'immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi comune del territorio italiano

c. Le dichiarazioni che l'acquirente deve fare
Nell'atto di compravendita l'acquirente deve dichiarare:
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- qualora non risieda già nel comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, deve altresì impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune dove si trova l'unità abitativa acquistata con le agevolazioni "prima casa".



Perdita delle agevolazioni prima casa


L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false;
- non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta, oltre gli interessi di mora.


Azioni di controllo e verifica degli uffici dell'Agenzia delle Entrate

L'azione di verifica relativa alla sussistenza dei requisiti "prima casa" può essere effettuata dall'Ufficio delle Entrate territorialmente competente entro il termine massimo di tre anni.
In relazione alle diverse ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa varia il momento di decorrenza del termine triennale:

- Mendacità delle dichiarazioni rilasciate nell'atto di acquisto
Entro tre anni dalla registrazione dell'atto di compravendita
- Mancato trasferimento di residenza entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto
Entro quattro anni e mezzo (tre anni più diciotto mesi)
dalla registrazione dell'atto.

- Vendita della casa prima di cinque anni senza riacquisto entro un anno
Entro quattro anni dalla vendita della casa acquistata con i benefici (tre anni dallo spirare del termine di un anno entro il quale doveva effettuarsi il riacquisto.
 

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