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Rendimento energetico e sostenibilità ambientale degli edifici
Arch. Claudio Canestrari
1. Il rendimento e la certificazione energetica degli edifici

Con l’approvazione dei decreti legislative del 2005 e del 2006, (D.lgs. 192/05 e 311/06) sul rendimento energetico degli edifici, la certificazione energetica degli edifici diviene obbligatoria; con la successiva approvazione del Decreto Ministeriale sulle Linee Guida, la certificazione energetica diviene esecutiva.

Il possessore del titolo abilitativo alla costruzione deve presentare alla Regione, entro quindici giorni dalla sua redazione, un Attestato di Certificazione Energetica (ACE) che documenti il rispetto dei requisiti minimi prescritti dalle norme e l’attribuzione di una classe energetica riferita ad una scala di classificazione nazionale.

L’Attestato di Certificazione Energetica è obbligatorio per le nuove costruzioni e per le opere di ristrutturazione (in quasi tutti i casi).

Chi richiede la certificazione energetica può chiedere che il rilascio dell’attestato di certificazione energetica sia effettuato sulla base di un Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) relativo all’edificio, pure obbligatorio per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni totali.

L’AQE deve essere presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori unitamente alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui alla legge n°10/1991.

La distinzione fra ACE e AQE si basa su due elementi principali: il ruolo del soggetto certificatore e le finalità del documento.

L’Attestato di Qualificazione Energetica può essere redatto da un tecnico abilitato, esterno o anche facente parte dello staff del titolare del titolo abilitativo e/o partecipante al progetto, il quale esegue le verifiche ai fini della certificazione e propone la classe energetica da attribuire all’edificio in oggetto.

L’Attestato di Certificazione Energetica deve essere necessariamente redatto da un tecnico abilitato indipendente e dotato dei necessari requisiti di imparzialità; quindi non può essere coinvolto direttamente e/o indirettamente nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare, non né deve essere collegato ai produttori dei materiali e dei componenti, né partecipare ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; infine il Certificatore non propone ma attribuisce la classe energetica dell’edificio in oggetto.

La procedura di certificazione si articola in tre fasi:

  1. esecuzione di una diagnosi o di una verifica di progetto, finalizzata, al reperimento dei dati di ingresso, alla determinazione della prestazione energetica, all’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

  2. classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica;

  3. rilascio dell’attestato di certificazione energetica

Diventa quindi strategica la redazione di un Progetto Energetico dell’Edificio (PEE), che affianchi il progetto tradizionale e ne qualifichi il livello prestazionale sotto il profilo energetico; il PEE sarà costituito da grafici e calcoli che rendano espliciti le caratteristiche dell’edificio ai fini della redazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica e ai fini della successiva verifica in sede di Attestato di Certificazione Energetica da parte del Certificatore terzo.

2. Certificazione della sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici

In parallelo alla legislazione nazionale la Regione Lazio ha adottato, con DGRL n° 133 del 5/3/2010, il regolamento di attuazione del Protocollo ITACA, sistema di valutazione e di certificazione della sostenibilità ambientale ed energetica degli interventi in edilizia ai sensi dell’art. 7 della L.R. n° 6/2008 (Protocollo regionale sulla bioedilizia)

Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota la Regione per valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti dalla legge.

La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al D.lgs. 192/2005, di cui utilizza gli strumenti.

Ma mentre la certificazione energetica nazionale, di cui al D.Lgs. 192/2005 è obbligatoria, la certificazione ambientale regionale ha carattere volontario.

In entrambi i casi risulta evidente la responsabilità che il Certificatore si assume, poiché il punteggio di valutazione delle prestazioni energetico-ambientali incide anche sul valore economico degli immobili.

A parte la non semplice applicazione operativa delle norme è fuori dubbio che il mercato delle abitazioni sarà comunque sempre più influenzato dai requisiti di qualità sia in campo energetico che in campo ambientale, tenuto conto anche della stretta integrazione fra le due problematiche.

 

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