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Legge 4 dicembre 1993, n. 493 - Conversione in legge del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398,
concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
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(*) Le modificazioni ed integrazioni sono riportate fra virgolette; inoltre, della presente legge,
si riportano solo gli articoli e i commi di specifico interesse. |
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Programmi di investimento 1993-1995
<<1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie
procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina
i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei
singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di
verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei
progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli
interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la
revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei
finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui
prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle
destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'art.13, secondo comma, del presente
decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera
del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'art.1, primo
comma, del decreto legge 20-5-1993, n.148 (tale articolo riguardante: "Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione" stabiliva per gli anni 1993-1995 misure straordinarie intese a
sostenere i livelli occupazionali nelle aree individuate e nelle zone con rilevante squilibrio tra
domanda ed offerta di lavoro, ai sensi del D.L. 120/1989 convertito nella legge 181/1989.),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19-7-1993, n.236, e nelle aree colpite dagli eventi
alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di
massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali
modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista>>.
2.(questo comma dispone che restino validi gli atti, i provvedimenti, gli effetti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei D.L. 8-4-1993, n.101; 7-6-1993, n.180 e 6-8-1993, n.280, non
convertiti in legge).
3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al primo comma sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. <<I mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento
a totale carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato
inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilità alla
esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
adottato di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno
disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate,
con decreto del Ministro del bilancio e il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità
montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui
sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme
eventualmente erogate>>.
4. Si omette in quanto sostitutivo dei commi 1 e 3 dell'art.8 del D. Leg. 3-4-1993, n.96.
5. Si omette in quanto modificativo dell'art.12 della legge 23-12-1992, n.498. |
Art. 2 |
Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice
1. In attuazione dell'art.2, quarto comma, lettera c), della legge 23-1-1992, n.32, è
autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per
l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui
agli artt. 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e
del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76.
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2. La disponibilità di cui al primo comma è destinata:
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a) <<alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'art.39, secondo comma,
del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, nonché alla liquidazione
dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'art.39, terzo comma, del medesimo
testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli
occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi>>;
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e
ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'art.27 del testo unico
approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di
completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.
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3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art.39, undicesimo comma, del testo unico approvato
con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi
dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia
in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per
cento.
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4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art.39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30-3-1990, n.76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e
tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato
industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel
progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli
occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui
all'art.39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, localizzate nei
piani di insediamento produttivo di cui all'art.34, terzo comma, lettera b), del medesimo testo
unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da
sostenere per l'esproprio <<nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e
secondaria>> e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art.5-bis del
decreto legge 11-7-1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1992, n.359, e
successive modificazioni.
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5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai
contributi previsti all'art.39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76,
per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il
contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnicoeconomico,
con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e
gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di
perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di
tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente,
che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.
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6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'art.3 del testo unico approvato con
decreto legislativo 30-3-1990, n.76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato
esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle
priorità sancite dall'art.3 della legge 23-1-1992, n.32. In deroga ad ogni diversa disposizione
contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990, n.76, è fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche
gravanti sul fondo di cui all'art.3 del medesimo testo unico. Il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle
risorse assegnate, <<sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica
degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE
del 3-8-1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.216 del 14-9-1993, con vincolo di.
destinazione>> per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove
opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico
danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e
con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e
con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. <<I componenti del comitato tecnico di cui
al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese>>. Per ogni
ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con
assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto
dall'art.34, ventitreesimo comma, del testo unico approvato con decreto legislativo 30-3-1990,
n.76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici
previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico.
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7-9. Si omettono in quanto modificativi del Decreto Legislativo 30-3-1990, n.76.
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8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.2, commi primo e secondo, della legge 31-
5-1990, n.128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in
apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è
ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
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10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia
privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal
terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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11. <<Sono trasferite alla regione siciliana le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le
procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico
erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di
urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici
pubblici nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono
altresì trasferite alla regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche
relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del
Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27-3-1987,
n.120>> (quest'ultima, entrata in vigore il 28 marzo 1987, ha convertito in legge il D.L.
8/1987). |
Art. 3 |
Imputazione delle spese di programmazione e progettazione
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 3 per cento degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai
relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche,
geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il
finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro
consorzi.
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle
spese di cui al primo comma, anche se già anticipate dall'ente mutuatario. |
Art. 4 |
Procedure per il rilascio di concessioni edilizie
<<1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai
sensi dell'art.29 della legge 7-8-1990, n.241. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1-
6-1939, n.1089, e successive modificazioni, e 29-6-1939, n.1497, e successive modificazioni, e
del decreto legge 27-6-1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n.431, e successive modificazioni.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a
riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli
artt. 4 e 5 della legge 7-8-1990, n.241.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di
allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di
competenza. Il termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta se il
responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione della documentazione da
allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data
della presentazione della documentazione integrativa.
4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione
della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, in ordine agli aspetti di
propria competenza. Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di
cui all'art.16 della legge 7-8-1990, n.241.
5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il
provvedimento.
6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al quarto comma. Di esso è data immediata notizia all'interessato.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al sesto comma, l'interessato, con atto notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere
al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al settimo comma, il responsabile del
procedimento e il soggetto competente all'adozione del provvedimento rispondono per i danni
arrecati per il loro comportamento inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al
presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in
caso di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario ad
acta che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani urbanistici, delle
norme e dei regolamenti, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto
amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri finanziari relativi all'attività del
commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
9. Il commissario di cui all'ottavo comma esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli
uffici dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed
al sindaco.
10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi
all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. In
caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in
via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4-1-1968, n.15, e successive
modificazioni, sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato>> (quest'ultimo
comma è stato abrogato - limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità
- a partire dal 29-12-1994, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 22-4-1944, n.425). |
Art.5. |
Finanziamento delle opere di Edilizia Scolastica 1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.1, terzo comma, della legge 23-12-1991,
n.430 è differito al <<31 dicembre 1994>>.
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art.11, decimo comma, del
decreto legge 1-7-1986, n.318 (tale comma dispone che <<gli enti interessati inoltreranno la
richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa Depositi e Prestiti, entro
il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5>>),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9-8-1986, n.488 alla richiesta di mutuo, ovvero alla
presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito
dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento
delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi
adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non
provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del
Governo.<<2-bis. Nel termine di cui al primo comma le regioni possono, con provvedimento motivato,
proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia
scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera
stessa, purché funzionalmente idonea>>. |
Art. 6 |
Si omette |
Art. 7 |
Edilizia Sovvenzionata e Agevolata 1. Si omette in quanto modificativo dell'art.3 della legge 179/1992.
2. Il segretario generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro
elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già
avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi.
3. Le disposizioni di cui ai commi settimo, ottavo e ottavo-bis dell'art.3 della legge 17-2-1992,
n.179, come modificato dal primo comma del presente articolo, si applicano anche agli
interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini <<decorrono dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> (la legge di conversione è
entrata in vigore il 19 dicembre 1993).
4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite,
riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche
o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di
altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei
nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti. |
Art. 7-bis |
Pareri regionali su progetti di opere pubbliche
1. <<La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i
pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la
regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il
controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di
sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri>>. |
Art. 8 |
Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed Edilizia sperimentale
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale
predisposte in attuazione dell'art.18 del decreto legge 13-5-1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12-7-1991, n.203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al quinto
comma del citato art.18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'art.27 della legge 8-6-1990, n.142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo.
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate
proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'art.2, primo comma,
lettera f), della legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di
edificazione entro novanta giorni <<dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto>>, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche
mediante la nomina di un commissario <<ad acta>>.
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi primo e secondo, gli affidamenti sono revocati di
diritto.
4. Il segretario generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta
giorni <<dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> gli
elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi primo e secondo <<e gli elenchi dei
soggetti attuatori>>. |
Art. 9 |
Nuovi contributi in materia edilizia
<<1. I fondi di cui alla legge 14-2-1963, n.60, e successive modificazioni, possono essere
destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio
realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di
costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti>> (comma così sostituito dall'art.4 della legge
28-1-1994, n.85).
<<2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art.8 della legge 17-2-1992,
n.179.
3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei
contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione
dei locatari>>. |
Art. 10 |
Contributi per l’Edilizia Residenziale Pubblica
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art.16, secondo comma, della legge 27-
5-1975, n.166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli artt. 2 e 10 della legge 8-8-1977,
n.513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di <<centosettanta
miliardi>>, le risorse disponibili di cui all'art.4-bis del decreto legge 12-9-1983, n.462,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10-11-1983, n.637, e non impegnate per le finalità
originarie. La predetta somma di lire <<centosettanta miliardi>> è versata all'entrata del
bilancio dello Stato.
2. I prelevamenti sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura
anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati. |
Art. 12 |
Si omette in quanto relativo a disposizioni modificative della legge 183/1989. |
Art. 13 |
Procedure per l’attuazione di progetti di protezione dell’ambiente
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il
presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme
delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario <<ad
acta, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per
tutti gli altri poteri e funzioni rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via
ordinaria>>. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario <<può convocare>>
apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art.14 della legge 7-8-1990, n.241, che devono
pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. <<L'approvazione assunta
all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e
comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori>>.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva,
su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla
priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione
dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale
relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente. <<Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già
destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'art.1, primo comma, del
presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti
capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
dell'ambiente>>.
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli artt. 16 e 17, terzo comma, e 18,
del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, nonché le regioni nel cui
territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di
emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'art.5 della legge 24-2-1992, n.225, individuano gli
interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire
l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni
trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione
dei singoli interventi. |
Art. 14 |
Si omette, in quanto inerente provvedimenti a favore dell'A.N.A.S. |
Art. 15 |
Disposizioni di attuazione
1. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. |
Art. 16 |
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 6 ottobre 1993. |
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