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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 - Norme per l’edilizia residenziale pubblica
Capo I
Finalità e risorse
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Art. 1
Finalità e modalità di programmazione |
1. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’intervento pubblico nel settore
dell’edilizia residenziale, le disponibilità esistenti o che affluiranno presso la sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l’articolo 10 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sono programmate e spese per le finalità e con le modalità e procedure
della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui
alla presente legge. |
Art. 2
Copertura finanziaria |
1. Per gli anni 1992, 1993, e 1994, ferme restando le disponibilità derivanti dall’articolo
22, L. 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 80 miliardi, in
ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando la voce:
“Rifinanziamento dell’articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.
2. I fondi a valere sull’articolo 4-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con
modificazioni, dalla L. 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente
occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di
programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei
maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla
regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui
all’articolo 16, secondo comma, della L. 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in
applicazione degli articoli 2 e 10 della L. 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per
la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell’articolo
6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi
programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente
legge, nell’ambito della disponibilità residua delle singole annualità dei limiti di impegno
complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate,
prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all’articolo 16
della presente legge. Tale quota è utilizzata dalle regioni, fatta salva la somma di lire
288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi
di particolare rilevanza o specificità individuati sulla base di accordi di programma
proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall’articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12
luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori
pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità,
ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all’entrata dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato
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di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun
esercizio possono esserlo nel biennio successivo. I fondi di cui al citato articolo 4-bis del
D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre
1983, n. 637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo
decreto ministeriale di messa a disposizione. La messa a disposizione e l’erogazione alle
regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in
vigore.
3. Per l’utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui
all’articolo 5-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.
4. La riserva di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica
limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.
5. Per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.
492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra
appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonché
per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l’onere per
l’ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per
cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10
miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, per l’anno 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Capo II
Disposizioni per la programmazione e modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 457
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Art. 3
Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica
(modificato dall’art. 1 della legge 139/2002) |
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla
presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.
2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro
novanta giorni dalla ripartizione dei fondi.
3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comitato esecutivo del
CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli
istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare
entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da realizzare
nell’ambito territoriale della regione inadempiente.
4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del CER, integrato dal
rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto,
delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essa attribuite.
5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma 4 sono revocate di
diritto e portate ad incremento delle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con
leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di
individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale, al fine di accertare la
fattibilità di tali interventi nelle aree.
7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all’inizio dei lavori entro
tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione
dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un
accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all’inizio dei lavori entro
tredici mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo medesimo.
8.
Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all’inizio dei
lavori entro i termini di cui al comma 7-bis, il presidente della giunta regionale
nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro
sessanta giorni.
8-bis.
Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi
trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l’individuazione dei
soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli
adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla
data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e
agevolata non pervengano all’inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove
e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi
dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel quale è stabilito anche il termine
per l’inizio dei lavori. All’accordo di programma partecipano anche i rappresentanti
delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli
interventi a seguito dell’accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità
finanziarie da ripartire tra le regioni. |
Art. 4
Quota di riserva per particolari categorie sociali |
1. Le regioni, nell’ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota
non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la
realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari
categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i
requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli
previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
2. Le regioni, altresì, potranno destinare nell’ambito della riserva di cui al comma 1, una
quota dei fondi di cui all’articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la
realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa di alloggi da assegnare
in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui all’articolo 55,
lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell’attività di vigilanza di
cui all’articolo 4, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni
formulano al Ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi
finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica, utilizzando la riserva di cui al
comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono
provvedere con proprie disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle
medesime cooperative, al momento dell’assegnazione dell’alloggio, rimangono fissati
dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni. |
Art. 5
Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni |
1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 è costituito presso la sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, istituita dall’articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo
speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati
all’acquisizione e all’urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché
all’acquisto di aree edificate da recuperare.
2. Al finanziamento del fondo si provvede:
a. con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, e dell’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
b. con le somme provenienti dai fondi già assegnati ai sensi dell’articolo 45 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la cui concessione sia
dichiarata decaduta per la mancata utilizzazione degli stessi, in base a criteri e
modalità che sono stabiliti dal CER.
3. Le disponibilità sul fondo sono assegnate ogni anno dal CER alle regioni, le quali, entro i
successivi tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o
consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente
impegnato quelle eventualmente loro già assegnate, con utilizzo non inferiore al 30 per
cento di ogni singolo finanziamento.
4. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, entro i limiti delle disponibilità
assegnate a ciascuna regione, provvede alla concessione dei mutui secondo le modalità
e le condizioni stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Sono considerati decaduti i beneficiari che
non abbiano prodotto domanda di concessione del mutuo entro quattro mesi dal
provvedimento regionale di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento di
concessione del mutuo, la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti provvede
alla revoca nei confronti dei beneficiari che non abbiano utilizzato neppure parzialmente
il finanziamento, escluse le spese tecniche. Le somme disponibili a seguito
dell’avvenuta decadenza e del provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo per
successive assegnazioni a cura del CER.
5. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo
e quindicesimo dell’articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. |
Art. 6
Contributi di edilizia agevolata |
1. I contributi di cui all’articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi per
interventi di nuova costruzione, di recupero, come definiti dall’articolo 11, e per quelli
destinati alla locazione ai sensi degli articoli 8 e 9.
2. I valori dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione
del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo ai
sensi della presente legge.
3. I contributi sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari
ed edilizi, e coprono parte del costo convenzionale dell’intervento stabilito dal CER, ai
sensi della lettera n) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e successive modificazioni.
4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione, a parità di valore attuale in un
massimo di diciotto annualità costanti, nei limiti delle disponibilità attribuite alle regioni
dal CER, ferma restando l’entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato
a carico dello Stato. L’attualizzazione delle annualità è effettuata ad un tasso pari al
costo della provvista in vigore al momento del provvedimento regionale di concessione
del contributo a favore dell’operatore.
5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere
prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi previsti dal presente articolo
finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica,
alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può
essere ceduto pro solvendo all’ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti
dalla garanzia dello Stato ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni.
6. I mutui di cui al comma 5 concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione ai
sensi dell’articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia
primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1983, n. 637, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro.
7. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 6 può essere scontato a
richiesta del beneficiario dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio al
valore attuale, alle condizioni previste dalla convenzione di cui al comma 9.
8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed
edilizio, nonché da altri istituti di credito, il contributo pubblico è erogato anche in fase
di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, in misura
proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le misure massime complessive
stabilite ai sensi del comma 4.
9. I rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio e le regioni sono
regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata
dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10.I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai cittadini
stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, che dimostrino un’attività lavorativa
stabile e che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
11.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di edilizia
agevolata, finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
stato ancora emesso decreto definitivo di concessione del contributo. |
Art. 7
Soggetti operatori e beneficiari |
1. I contributi di cui all’articolo 6 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente
legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, da imprese
di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione
nonché da enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in
proprietà, dagli IACP e dai loro consorzi, dai comuni che intendano costruire o
recuperare abitazioni da assegnare in locazione.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 6 debbono essere in possesso dei
requisiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge al momento dell’assegnazione, dell’acquisto o della concessione del contributo. Il
reddito è determinato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni.
3. I contributi di cui all’articolo 2 possono essere altresì concessi ai soggetti che realizzano
interventi ai sensi degli articoli 8, 9 e 16. |
Capo III
Locazioni |
Art. 8
Abitazioni in locazione o assegnate in godimento
(modificato dall’art. 1 della legge 139/2002) |
1. I contributi di cui all’articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato
dall’articolo 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il
recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle
disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in
godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro
consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel
settore dell’edilizia pubblica residenziale, nonché a enti, privati e società, per la
realizzazione e l’acquisto di alloggi per i propri dipendenti.
3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di
cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell’articolo
26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano
finanziario relativo ai costi dell’intervento costruttivo da realizzare sull’area concessa
dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative
competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del
valore dei contributi di cui all’articolo 6 della presente legge.
4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l’immobile ottenuto, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
5. Alla scadenza dell’ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in
deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto. A seguito di comunicazione del
locatore, l’immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.
6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche
prima del termine di cui al comma 1, e purché la vendita riguardi immobili costituenti
complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.
7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore è comunque garantita la
prosecuzione della locazione per l’intera durata determinata ai sensi del comma 1.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per
singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori.
9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni realizzate ai sensi del
presente articolo sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di
registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di
voltura catastale in misura fissa.
10.Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto
d’obbligo il cui schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso
inutilmente tale termine, la convenzione o l’atto d’obbligo sono adottati dal comune nel
cui territorio è localizzato l’intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni
possono adottare convenzioni o atti d’obbligo in base allo schema approvato dal CIPE.
La convenzione o l’atto d’obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri
immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di
segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendole quali la regione, previa
diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo. |
Art. 9
Abitazioni in locazione con proprietà differita |
1. I contributi di cui all’articolo 19, L. 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall’articolo 6
della presente legge, possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di
interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all’assegnazione in
godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e
con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o
conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l’assegnazione in proprietà o per
l’acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell’assegnazione in
godimento o alla data d’inizio della locazione.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 8, 9 e 10, si applicano anche ai
programmi di cui al presente articolo. |
Art. 10
Criterio di priorità |
1. Gli alloggi di cui agli articoli 8 e 9 realizzati da comuni, dagli IACP e da loro consorzi
sono destinati prioritariamente ai soggetti da considerare decaduti dall’assegnazione. |
Capo IV
Recupero |
Art. 11
Riserva a favore degli interventi di recupero
(modificato dall’art. 1 della legge 139/2002) |
1. Le disponibilità per l’edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i
seguenti interventi:
a. interventi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito di programmi di
riqualificazione urbana;
b. interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma
dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione
residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di
progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità
destinate ai predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per
l’acquisizione degli immobili da recuperare e per l’adeguamento delle relative
urbanizzazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilità per l’edilizia sovvenzionata possono essere
utilizzate anche per la realizzazione o l’acquisto di alloggi per il trasferimento
temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare. |
Art. 12
Risanamento delle parti comuni dei fabbricati |
1. La regione può concedere i contributi di cui all’articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n.
457, come integrato dall’articolo 6 della presente legge, nei limiti determinati dal CER,
anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli,
riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condomini o loro
consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel
settore del recupero del patrimonio edilizio esistente. Detti contributi possono essere
concessi altresì ad imprese di costruzione, o a cooperative edilizie alle quali i proprietari
o i soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.
2. Per l’individuazione dei soggetti da ammettere ai benefìci di cui al comma 1, i comuni
sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche su proposta di singoli
operatori, per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:
a. la dotazione della strumentazione urbanistica;
b. la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente
pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;
c. l’eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per
consentire lo spostamento degli occupanti.
3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per la valutazione dei costi e
dei benefìci degli interventi.
4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente articolo si prescinde dai
requisiti previsti dall’articolo 20 della citata legge n. 457, del 1978, sempreché l’alloggio
sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo
primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Il programma è approvato dal consiglio comunale ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142. |
Art. 13
Attuazione dei piani di recupero |
2. È in facoltà del comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l’esercizio
delle sue competenze all’istituto autonomo per le case popolari competente per
territorio o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi anche il
comune. |
Art. 14
Interventi ammessi |
Interventi ammessi
omissis |
Art. 15
Disposizione per gli edifici condominiali |
2. Ove il programma di cui all’articolo 12 venga approvato ed ammesso ai benefici di
legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai
millesimi di proprietà loro attribuiti.
3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall’assemblea
consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo
esecutivo per l’ottenimento delle somme da recuperare.
4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota,
da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e dell’allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione
dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati
al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di
usufrutto, uso e abitazione. |
Capo V
Programmi integrati |
Art. 16
Programmi integrati di intervento |
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni
promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è
caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse
tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale
da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e
risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro,
possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte
9 edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione
urbana ed ambientale.
3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli
effetti di cui all’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione
urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle
osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro
quindici giorni dalla data della sua esposizione all’albo pretorio coincidente con l’avviso
pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è
trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla
approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni,
trascorsi i quali si intende approvato.
5. Anche nelle zone di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la
disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere
diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva
preesistente dell’intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite
dell’altezza massima preesistente nell’ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti
senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a
licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di
sanatoria ai sensi dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è
obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull’istanza medesima.
6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all’inclusione nei programmi
pluriennali di attuazione di cui all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell’edilizia residenziale ad esse
attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di
cui al presente articolo.
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente
legge, alla formazione di programmi integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di
cui all’articolo 2. |
Capo VI
Disposizioni per le cooperative a proprietà indivisa |
Art. 17
Decesso del socio assegnatario |
1. Nelle cooperative a proprietà indivisa, anche non fruenti di contributo erariale, al socio
che muoia dopo l’assegnazione dell’alloggio si sostituiscono, nella qualità di socio e di
assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il
coniuge separato, al quale, con sentenza del tribunale, sia stato destinato l’alloggio del
socio defunto.
2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato ai conviventi
more uxorio e agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi alla data del
decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi.
3. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed
essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma
pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. |
Art. 18
Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà
indivisa
(modificato dall’art. 29 della legge 166/2002 e dall’art. 1 della legge 139/2002) |
1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche,
statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge
per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono
chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statuario previsto dal secondo
comma dell’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
l’autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai
soci che ne abbiano già ottenuto l’assegnazione in uso e godimento.
2. La regione può concedere l’autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:
a. siano modificati lo statuto e l’atto costitutivo della società, qualora non
prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà
individuale;
b. la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al
comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte
dell’insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata a
maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale ordinaria validamente
costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Qualora la
richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi la cooperativa deve
assumere contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli
alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero deve indicare alla
regione la cooperativa o l’ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli
stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 19, documentando
tale disponibilità;
c. sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell’area,
qualora non preveda l’assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni
realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale,
per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b)
del primo comma dell’articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni. I comuni nell’ambito di tale convenzione provvedono a determinare
il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1. qualora l’autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l’intero
patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già
assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità
immobiliari risultante dall’ultimo bilancio approvato;
2. qualora l’autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del
patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è
determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della
medesima cooperativa, mediante l’applicazione dei criteri di cui all’articolo
19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari
al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità
immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti
di finanziamento dell’intervento devono risultare dal programma finanziario
approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa; |
d. siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di
ammortamento, l’entità del contributo, nonché il piano di riparto del mutuo e del
contributo per il conseguente accollo individuale;
e. la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze
integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o
meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle già
erogate;
f. sia acquisita l’adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del
capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al
finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi
da parte delle cooperative a proprietà indivisa;
g. per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia
presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia
statali che regionali, il piano di cessione in proprietà deliberato dal consiglio di
amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall’assemblea
ordinaria regolarmente costituita. L’alienazione, considerate anche le abitazioni
assegnate in proprietà in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve
riguardare complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite da
agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni
effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell’assegnazione in
proprietà siano trascorsi almeno cinque anni dall’entrata in ammortamento del
mutuo. Le plusvalenze realizzate con l’attuazione del piano di cessione dovranno
essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di
alloggi in godimento.
3. Per gli alloggi ceduti in proprietà individuale il tasso agevolato viene commisurato a
quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a
proprietà individuale, riferito all’epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari
che ottengano delle cessioni in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la
differenza fra i contributi erogati fino alla data dell’assegnazione in proprietà e quelli
previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale. La somma
risultante deve essere restituita in un’unica soluzione, al momento dell’atto di
assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa,
l’ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento
dell’intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo. Gli assegnatari che
ottengano la cessione in proprietà dell’alloggio sono altresì tenuti a corrispondere le
spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo
di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e
prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) del primo comma dell’art. 13, L. 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
5. Nella trasformazione dell’assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprietà
individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti
dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi. |
Art. 19
Patrimonio immobiliare di cooperative a proprietà indivisa. Acquisizione da parte degli IACP |
1. Per l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo
modificato dall’articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell’articolo 15 della
legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall’articolo 3 della legge 8 agosto
1977, n. 513, e dell’articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte degli istituti
autonomi per le case popolari territorialmente competenti degli immobili delle
cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, le regioni
sono autorizzate a concedere ai medesimi istituti specifici contributi pluriennali,
utilizzando i contributi statali ad esse attribuiti per la realizzazione dei programmi di
edilizia agevolata e nel rispetto della relativa normativa.
2. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa o loro sezioni soci per le acquisizioni di cui al comma 1 si applicano massimali
periodicamente determinati ai sensi della lettera n) del primo comma dell’articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, vigenti al momento
dell’atto di trasferimento in proprietà integrata con i coefficienti di vetustà di cui
all’articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle iniziative in corso. |
Capo VII
Norme finali e transitorie |
Art. 20
Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell’assegnatario o dell’acquirente di
alloggi |
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia
agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti
dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della regione, quando
sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi
stessi possono essere alienati o locati.
2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in
possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso. |
Art. 21
Interpretazione autentica |
1. I limiti di reddito di cui all’articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
457, come modificato dall’articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli
vigenti al momento dell’assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di
atto preliminare d’acquisto con data certa, negli altri casi o dell’acquisto degli alloggi.
2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall’articolo 18 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci
di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono intendersi riferiti ai soli
assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della
medesima legge n. 457 del 1978. |
Art. 22
Disposizioni per l’attuazione dei programmi
(modificato dall’art. 1 della legge 139/2002) |
1. L’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a
tutti i comuni. Il termine di cui all’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.
2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell’ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi
dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero
in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purché destinate dallo strumento
urbanistico vigente all’edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso, gli
interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi
degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. |
Art. 23
Abrogazione e sostituzione di norme |
1. È abrogato l’articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito
dall’articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e
diciannovesimo dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall’articolo 8, comma primo, del decretolegge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
6. Il termine previsto dall’articolo 8, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
come successivamente prorogato dal decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge, 29 febbraio 1988, n. 47, è
soppresso. |
Art. 24
Relazione sullo stato di attuazione |
1. Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo
stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, con particolare riferimento
all’utilizzazione dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario
generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti sono escluse dalla
ripartizione dei finanziamenti di cui alla presente legge. |
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