VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n° 6 concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002, n° 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente “Norme per l'edilizia residenziale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 concernente “Norme per l'edilizia residenziale pubblica” ;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la Legge Regionale 06 agosto 1999, n° 12 concernente “Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni
VISTA la delibera CIPE 30 luglio 1991 concernente “Determinazione dei massimali di mutuo e
dei nuovi limiti di reddito per l’edilizia agevolata”;
VISTA la delibera CIPE 14 febbraio 2002 n.1 che ha previsto – per i limiti di reddito relativi ai
programmi di edilizia agevolata gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
l’adeguamento “…ai limiti massimi di reddito vigenti nelle singole regioni per gli interventi di
edilizia agevolata gestiti dalle stesse ed ai successivi aggiornamenti che le regioni intenderanno
adottare;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio 15 settembre 2006, n.3114 con
la quale sono stati modificati i limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata per il
biennio luglio 2006 – giugno 2008;
CONSIDERATO che l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ha
subito un incremento, tra il mese di luglio 2006 e il mese di giugno 2008, del 5.4%, come risulta
dalle determinazioni dell’I.S.T.A.T.;
TENUTO CONTO dell’articolo 20, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che
prevede la revisione biennale dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata;
RITENUTO dover provvedere alla variazione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici
dell’edilizia agevolata, aggiornando quelli individuati dalla determinazione del Direttore del
Dipartimento Territorio 15 settembre 2006, n.3114 |