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LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 - Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per
l’edilizia economica e popolare
Disposizioni per favorire
l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e
popolare |
Art.
1 |
1. I Comuni con popolazione superiore
ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a
formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi
a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi
complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde
pubblico. |
2. Tutti gli altri Comuni possono
procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione
del piano. |
3. Il Ministro per i lavori
pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano
nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma
precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso,
quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra
una delle seguenti condizioni: |
a. che siano limitrofi ai Comuni di
cui al primo comma;
b. che abbiano una popolazione di
almeno 20.000 abitanti;
c. che siano riconosciuti stazioni
di cura, soggiorno o turismo;
d. che abbiano un indice di
affollamento secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di
statistica, superiore a 1,5;
e. nei quali sia in atto un
incremento demografico straordinario;
f. nei quali vi sia una percentuale
di abitazioni malsane superiore all’8 per cento.
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4. Più Comuni limitrofi possono
costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona
consortile ai sensi della presente legge. |
5. La Regione può disporre, a richiesta di una
delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di
consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani
di zona consortili. |
Art. 2 |
1. Qualora nel termine di 180 giorni decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di
cui all’art. 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento
del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato
il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal
Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un
commissario per la formazione del piano. |
2. Il commissario è tenuto a compilare il piano
entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo
entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale. |
Art. 3 |
1. L’estensione delle zone da includere nei piani
è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e
popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento
e superiore al 70 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia
abitativa nel periodo considerato.
2. Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle
zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori
vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato
urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle
quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia
richiesta da ragioni igienico sanitarie ovvero sia ritenuta
necessaria per la realizzazione del piano.
3. Ove si manifesti l’esigenza di reperire in parte le aree per
la formazione dei piani in zone non destinate all’edilizia
residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque
necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con
varianti agli stessi In tal caso il piano approvato a norma della
presente legge costituisce variante al piano regolatore.
4. Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone
riservate all’edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti
commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è
compilato a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell’art. 8
della presente legge.
5. I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano
regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per
l’approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette,
approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante
in sede di approvazione del piano regolatore.
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Art. 4 |
1. Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a. la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad
opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici
pubblici o di culto;
b. la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della
tipologia edilizia e, ove del caso, l’ubicazione e la volumetria
dei singoli edifici;
c. la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui
occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a
soddisfare prevedibili esigenze future.
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Art. 5 |
1. Il progetto del piano è costituito dai
seguenti elaborati:
- planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le
previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista,
le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa
individuazione delle zone destinate all’edilizia popolare;
- planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla
mappa catastale e contenente gli elementi di cui all’art. 4;
- gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;
- il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona
esecuzione del piano;
- relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della
spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per
l’attuazione del piano.
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Art. 6 |
1. Entro cinque giorni dalla deliberazione di
adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere
depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni
successivi.
2. Dell’eseguito deposito è data immediata notizia
al pubblico mediante avviso da affiggere all’albo del Comune e da
inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia (ora nel
B.U.R.), nonché mediante manifesti.
3. Entro venti giorni dalla data di inserzione nel
Foglio annunzi legali (ora nel B.U.R.), gli interessati
possono presentare al Comune le proprie opposizioni.
4. Nello stesso termine stabilito per il deposito
nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle
competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi
terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari
o che siano in uso di dette Amministrazioni.
5. Le Amministrazioni predette devono trasmettere
al Comune le loro osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione.
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Art. 7 |
Decorso il periodo per le
opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di
cui all’ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei
successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni
del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate,
al provveditore regionale alle opere pubbliche (ora al Presidente della Giunta regionale, al
Presidente della Provincia se delegato, o allo stesso Sindaco se la
legge regionale ne attribuisce la competenza al
Comune). |
Art. 8 |
1. I piani sono approvati dal
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione
urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani
regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da
parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.
2. Qualora il piano comporti varianti al piano
regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei
Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore regionale
alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li
trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei
lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica
regionale. In tale caso i piani sono approvati dal Ministro per i
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei
piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le
opposizioni.
4. Il decreto di approvazione di ciascun piano va
inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è
depositato, con gli atti allegati, nella segrete ria comunale a
libera visione del pubblico.
5. Dell’eseguito deposito è data notizia, a cura del
sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun
proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti
giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
6. Le varianti che non incidono sul dimensionamento
globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli
indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di
uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano
ai limiti ed ai rapporti di cui all’art. 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio
comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’art. 3
della legge 9 giugno 1947, n. 530.
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Art. 9 |
1. I piani approvati ai sensi del
precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni ( diciotto
anni) dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di
piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto
1942, n. 1150. Per giustificati motivi l’efficacia dei piani può, su
richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
( il
termine è di diciotto anni in quanto prolungato a quindici dall’art.
38 della legge n. 865 del 1971 e poi di altri tre anni dall’art. 51
della legge n. 457 del 1978)
2. L’approvazione dei piani equivale anche a
dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere,
impianti ed edifici in esso previsti.
3. La indicazione nel piano delle aree occorrenti
per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli
effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall’art. 8 della
legge 9 agosto 1954, n. 645.
4. Le aree comprese nel piano rimangono soggette,
durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione
a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma
dell’art. 1.
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Art. 10 |
(sostituito dall’art. 35
della legge n. 865 del 1971)
I Comuni ed i Consorzi, di cui all’art. 1, ultimo
comma, possono riservarsi l’acquisizione, anche mediante esproprio,
fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e
sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle,
previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a
norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a
realizzare la costruzione di case economiche o popolari.
Il
prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di
acquisto o dell’indennità di esproprio, maggiorato delle spese
sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo
conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.
Le
rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la
costruzione di case popolari:
a. dallo Stato, dalle regioni, dalle province e
dai comuni;
b. dall’Istituto nazionale per le case agli
impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
c. dall’I.N.A.-Casa;
d. dalle Società cooperative per la costruzione
di case popolari a favore dei propri soci;
e. dall’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani;
f. dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti
che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto
di futura vendita, non aventi scopo di lucro.
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del
Consorzio le aree che intendono scegliere e l’entità delle
costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di
novembre di ogni anno.
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Art. 11 |
(sostituito dall’art. 38
della legge n. 865 del 1971)
Entro il primo bimestre di ogni anno, in
relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli
enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di
carattere generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle
aree già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l’esecuzione del
proprio programma e per l’utilizzazione, ai fini del primo comma
dell’articolo 10, delle aree di cui all’art. 16, sulle quali i
proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari,
viene compilato, tenendo conto dell’esigenza del coordinato utilizzo
delle aree, l’elenco delle aree che si intendono acquistare o
espropriare da parte degli enti stessi.
Nel caso di piano
comunale, l’elenco è compilato da una Commissione presieduta dal
Sindaco e composta:
a. di due consiglieri comunali, di cui uno di
minoranza;
b. del capo dell’Ufficio tecnico comunale;
c. dell’ingegnere capo dell’Ufficio del genio
civile o di un suo delegato;
d. del presidente dell’Istituto autonomo
provinciale per le case popolari o di un suo delegato;
e. di un rappresentante dell’I.N.A.-Casa.
Nel caso di piano consorziale, la
composizione della Commissione rimane invariata, per quanto riguarda
le lettere c) d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si
ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di
questo presiede la Commissione.
Potranno essere sentiti gli enti
indicati nell’art. 10.
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Artt. da 12 a 18 |
(abrogati dall’art. 39
della legge n. 865 del 1971)
12. [L’indennità di espropriazione delle aree è
determinata dall’Ufficio tecnico erariale nei modi previsti
dall’articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L’Ufficio
tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l’indennità
fissata.
In aggiunta all’indennità, è contemporaneamente
corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di
anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione
del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2
per cento dell’importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei
prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro
quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella
zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o
frazioni di anno].
13. [Il Prefetto comunica la richiesta di
espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati
i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono
dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull’indennità
stessa. Tale dichiarazione è dal Prefetto comunicata all’ente al
quale l’area è stata destinata].
14. [Qualora nel termine indicato nell’art. 13,
non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non
sia stato seguito dall’atto di cessione, il Prefetto, ricevuta la
prova dell’avvenuto deposito dell’indennità di espropriazione in
misura pari a quella indicata nell’art. 12, emette immediatamente il
decreto di espropriazione.
Qualsiasi contestazione concernente
l’indennità di espropriazione non interrompe il corso della
espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L’azione
giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione].
15. [Le azioni di rivendicazione, di usufrutto,
di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione
esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono
interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.
Pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti dei terzi,
compresi quelli di uso civico si trasferiscono, ad ogni effetto,
sulla indennità di espropriazione].
16. [I proprietari delle aree comprese nei piani
approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani
stessi agli usi previsti dall’articolo, 4, lettere a) e c), possono,
entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al
sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati
aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.
Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme
della Commissione di cui all’art. 11, richiesto ai fini del
coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non
sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell’art. 10.
I progetti debbono essere preventivamente approvati dall’Ufficio
del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni
siano di tipo economico o popolare.
Le spese per le opere di
urbanizzazione primaria, di cui all’articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in
proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere
rimborsate al Comune all’atto della concessione della licenza
edilizia.
Il Comune ha la facoltà di affidare l’esecuzione delle
opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l’importo di
spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della
convenzione prevista all’articolo 18, quarto comma.
Nella
convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese
relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei
proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito].
17. [I proprietari che si avvalgono delle
disposizioni dell’art. 16 devono iniziare le costruzioni entro
centoventi giorni dalla data di comunicazione dell’ottenuta licenza
e ultimarle entro il biennio dall’inizio della costruzione.
L’accertamento dell’inizio e della ultimazione delle costruzioni
è effettuato dagli Uffici del genio civile.
Qualora le
costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi
giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti od
espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo
di acquisto o l’indennità sono corrisposte al proprietario con una
riduzione del 10 per cento a titolo di penale.
L’ammontare della
penale è versato al Comune direttamente dall’acquirente o
espropriante ed è impiegato dal Comune per l’acquisto o l’esproprio
delle aree a norma della presente legge e per l’esecuzione delle
aree di cui al successivo art. 19.
Qualora i lavori siano stati
iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del
presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove
l’espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle
categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.
Il prezzo di
espropriazione della parte costruita non può superare l’ammontare
dell’indennizzo calcolato, per l’espropriazione dell’area, ai sensi
dell’articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma
tra lo speso ed il migliorato.
I termini di cui al primo comma
del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla
Commissione di cui all’art. 11, qualora si tratti di costruzione
destinata ad alloggi del proprietario dell’area e per la quale il
proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di
cui alle leggi vigenti sull’edilizia economica o popolare.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche per le
costruzioni effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma del
primo comma dell’art. 10].
18. [L’Ufficio del genio civile esercita la
vigilanza sulle costruzioni di cui agli artt. 16 e 17 per
assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge: qualora
ne constati l’inosservanza ordina l’immediata sospensione dei
lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica
delle costruzioni.
In caso di contravvenzione all’ordine di
sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall’art. 41, lettera
b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al
presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un
certificato dell’Ufficio del genio civile attestante che la
costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del
primo comma.
Per i primi dieci anni dalla data del rilascio
della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la
costruzione a norma dell’articolo 16 possono essere dati in
locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con
il Comune e rapportato al costo di costruzione dell’alloggio più le
corrispondenti quote del valore dell’area, nella misura determinata
dall’Ufficio tecnico erariale ai sensi dell’articolo 12, e
dell’importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a
carico del proprietario ai sensi dell’articolo 16, ultimo comma. Il
costo di costruzione dell’alloggio e l’importo delle opere di
urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la
quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione
della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura
del proprietario ed è ammessa ai benefici dell’articolo 20, primo e
secondo comma].
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Art. 19 |
I Comuni sono obbligati a
provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione
della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e
all’allacciamento alla rete dei pubblici |
Art. 20 |
1. Salve le agevolazioni tributarie consentite
dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione
di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a
registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al
quarto.
2. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
3. Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per
qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della
presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque
anni dall’acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali
previsti dal presente articolo.
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